Art. 32.
(Introduzione dell'articolo 73-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

      «Art. 73-ter. - 1. Nell'ambito delle garanzie di protezione previste dalla presente legge, escluso il caso di cessione a titolo definitivo del master originale, al produttore di fonogrammi compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei proventi per utilizzazioni economiche riservate allo stesso ai sensi degli articoli 73 e 73-bis. Ogni pattuizione contraria è nulla e inefficace».